IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visto  l'articolo  8,  primo  comma,  primo  periodo,  del suddetto
decreto presidenziale, in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono
essere  redatte,  a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli
approvati con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n.  633,  e  successive modificazioni, concernente l'istituzione e la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  15  dicembre  1997,  n.  446,
concernente  l'istituzione  della  imposta  regionale sulle attivita'
produttive;
  Visti gli articoli 3, comma 2,  e  16  del  decreto  legislativo  3
febbraio  1993,  concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni
dei dirigenti generali;
  Visto il decreto del 25  marzo  1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  - serie generale - n. 54 alla Gazzetta Ufficiale n. 73 del
28 marzo 1998,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  modello  di
dichiarazione  agli  effetti  dell'imposta  sul reddito delle persone
giuridiche Mod. 760, nonche' le relative istruzioni e busta;
  Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, del suddetto decreto, in  base  al
quale  con  successivo  decreto devono essere approvate le specifiche
tecniche per la trasmissione in via  telematica  dei  dati  contenuti
nella  dichiarazione  da  parte  dei centri autorizzati di assistenza
fiscale, della "Poste italiane S.p.a." e delle banche convenzionate;
  Visto il decreto del 30  marzo  1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  - serie generale - n. 59 alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del
2 aprile 1998,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  modello  di
dichiarazione  UNICO  da  presentarsi  nel  1998, nonche' le relative
istruzioni e busta;
  Visto l'articolo 4, comma 1, del suddetto decreto, in base al quale
con successivo decreto devono essere approvate le specifiche tecniche
per la trasmissione  in  via  telematica  dei  dati  contenuti  nella
dichiarazione  da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale,
della "Poste Italiane S.p.a." e delle banche convenzionate;
  Visto il decreto del 9  aprile  1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  -  serie  generale  -  n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 85
dell'11 aprile 1998, con il quale sono stati approvati i modelli  per
la  determinazione  dell'acconto  dovuto  per  l'anno  1998  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
  Visto l'articolo 3, comma 1, del suddetto decreto, in base al quale
con successivo decreto devono essere approvate le specifiche tecniche
per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nei  modelli
da  parte  dei centri autorizzati di assistenza fiscale, della "Poste
Italiane S.p.a." e delle banche convenzionate;
  Visto  il  decreto  del  7  aprile 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario - serie generale - n. 67 alla Gazzetta Ufficiale n. 84  del
10  aprile  1998,  con  il  quale  e'  stato  approvato il modello di
dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle societa' di
persone ed equiparate Mod. 750,  nonche'  le  relative  istruzioni  e
busta;
  Visto l'articolo 3, comma 1, del suddetto decreto, in base al quale
con successivo decreto devono essere approvate le specifiche tecniche
per  la  trasmissione  in  via  telematica  dei  dati contenuti nella
dichiarazione da parte dei centri autorizzati di assistenza  fiscale,
della "Poste Italiane S.p.a." e delle banche convenzionate;
  Visto  il  decreto  del  7  aprile 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario - serie generale - n.67 alla Gazzetta Ufficiale n.  84  del
10  aprile  1998,  con  il  quale  e'  stato  approvato il modello di
dichiarazione agli effetti dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
giuridiche Mod. 760-bis, nonche' le relative istruzioni e busta;
  Visto l'articolo 3, comma 1, del suddetto decreto, in base al quale
con successivo decreto devono essere approvate le specifiche tecniche
per  la  trasmissione  in  via  telematica  dei  dati contenuti nella
dichiarazione da parte dei centri autorizzati di assistenza  fiscale,
della "Poste Italiane S.p.a." e delle banche convenzionate;
  Visto  il  decreto  del  15 maggio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario - serie generale - n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del
26 maggio 1998, con il quale e' stato approvato il modello  UNICO  98
NR  che  puo'  essere  presentato  dai  contribuenti non residenti in
Italia che posseggono solo reddito fondiari e di lavoro dipendente;
  Visto l'articolo 5, comma 1, del suddetto decreto, in base al quale
con successivo decreto devono essere approvate le specifiche tecniche
per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nei  modelli
da  parte  dei centri autorizzati di assistenza fiscale, della "Poste
Italiane S.p.a." e delle banche convenzionate;
  Viste le convenzioni stipulate  dal  Ministero  delle  finanze  con
l'ABI  e la Poste italiane S.p.a. in data, rispettivamente, 29 maggio
e 28  maggio  1998,  concernenti  le  modalita'  di  svolgimento  del
servizio  di  ricezione  delle  dichiarazioni da parte delle banche e
degli uffici postali;
  Considerato che occorre dare attuazioni alle disposizioni contenute
nell'articolo 3 del decreto 25 marzo 1998 di approvazione del modello
di dichiarazione Mod. 760, nell'articolo 4 del decreto 30 marzo  1998
di  approvazione  del modello di dichiarazione UNICO, nell'articolo 3
del  decreto  7  aprile  1998,  di  approvazione   del   modello   di
dichiarazione  Mod.  750,  nell'articolo del decreto 7 aprile 1998 di
approvazione del modello di dichiarazione Mod. 760-bis, nell'articolo
3 del decreto 9 aprile  1998  di  approvazione  dei  modelli  per  la
determinazione  dell'acconto  dovuto  ai  fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e nell'articolo 5 del  decreto  15  maggio
1998 di approvazione del modello di dichiarazione UNICO 98 NR.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  dati  contenuti nei modelli UNICO, UNICO NR e nel modello IQ per
la  determinazione  dell'acconto  dovuto  per   il   1998   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive presentati nel 1998
devono  essere  trasmessi,  in  via  telematica,  all'Amministrazione
finanziaria dai  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale,  dalla
"Poste  italiane  S.p.a."  e dalle banche convenzionate osservando le
specifiche tecniche previste nell'allegato A al presente decreto.